Patente a crediti: il Consiglio di Stato frena sulla sospensione obbligatoria
Pubblicato il 03 settembre 2024
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Dal 1° ottobre 2024 scatta l’obbligo di possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, a tutela della sicurezza sul lavoro.
Un altro tassello per l’operatività della patente a crediti arriva dal Consiglio di Stato, che si è espresso sullo schema di regolamento attuativo con il parere n. 01090/2024, formulando importanti rilievi, in particolare, in merito al provvedimento cautelare di sospensione.
Si ricorda che il decreto PNRR, che istituisce la patente a crediti “al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, (articolo 29, comma 19, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), lascia aperta la possibilità che il nuovo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti venga successivamente esteso anche ad altri settori individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Una possibilità questa che si traduce in un obiettivo concreto del Governo, secondo quanto dichiarato dalla Ministra del Lavoro, Calderone.
Vale la pena ricordare che sono esclusi dall’obbligo di possesso della patente:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- i soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea riconosciuto secondo la legge italiana;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, prevista dal codice dei contratti pubblici.
Patente a crediti e rinvio alla disciplina regolamentare
La novella di cui alla lettera a) del comma 19 del decreto PNRR riformula integralmente l’articolo 27 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), rinviando a una disciplina regolamentare l’individuazione:
- delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, dei contenuti informativi della patente nonché dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare (articolo 27, comma 3);
- dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale di 30 crediti (e la possibilità di operare, in caso di decurtazione, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti) nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati (articolo 27, comma 5).
Il regolamento è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.
Di tale decreto il citato Ministero ha elaborato uno schema con la partecipazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle organizzazioni sindacali, di cui ha anticipato i contenuti con articolate slide esplicative, pubblicate sul sito istituzionale il 24 luglio 2024, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione.
Sullo schema di regolamento si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 01090/2024 del 29 agosto 2024, con alcuni importanti rilievi.
Schema di decreto attuativo sotto la lente del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con il citato parere, evidenzia innanzitutto che lo schema di decreto si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 definisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, in via telematica e attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I requisiti necessari al relativo rilascio sono autodichiarati e la patente è rilasciata in formato digitale non appena completata la procedura telematica di presentazione della domanda.
Nelle more del rilascio è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo contrario avviso dell’Ispettorato generale del lavoro.
La patente è revocata qualora sia accertata in via definitiva la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei predetti requisiti e ciò può avvenire, come chiarisce la relazione illustrativa (segnala Palazzo Spada), senza limiti di tempo. Decorsi 12 mesi dalla revoca può essere richiesto il rilascio di una nuova patente.
L’articolo 2 individua i contenuti informativi minimi della patente, prevedendo che risultino disponibili sul portale.
L’articolo 3 disciplina i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente, demandandone la responsabilità all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
In particolare, viene disciplinato il caso in cui nei cantieri si verifichino infortuni dai quali derivino la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori. Lo schema di decreto attuativo prevede, a riguardo, che, qualora emerga una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, nel primo caso sia obbligatoria e nel secondo facoltativa l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione.
È ribadito che la sospensione non può protrarsi oltre i 12 mesi e che, prima della ripresa dell’attività, l’INL sia tenuto a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza.
L’articolo 4, in materia di attribuzione dei crediti, stabilisce che i soggetti tenuti al possesso della patente possono ottenere un punteggio massimo non superiore a 100 crediti ed individua il numero massimo dei crediti che è possibile conseguire nelle diverse categorie (al momento del rilascio della patente), per la storicità dell’azienda, per attività di investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolo 5 disciplina l’attribuzione di crediti ulteriori rispetto a quelli disciplinati dall’articolo 4, da riconoscere sempre ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), in quanto della stessa tipologia.
L’articolo 6 regola l’incremento dei crediti per effetto del decorso del tempo in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sino ad un massimo di 20 crediti).
L’articolo 7 stabilisce le modalità di recupero dei crediti decurtati nel caso di punteggio della patente al di sotto dei 15 crediti.
L’articolo 8 disciplina i casi in cui il soggetto titolare della patente muti in seguito a fusioni, anche attraverso incorporazione, ovvero per trasformazioni societarie o conferimento dell’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale. Nel primo caso è previsto che venga accreditato il punteggio della società con il maggior numero di crediti. Nel secondo il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.
L’articolo 9 dispone sulla copertura finanziaria e l’articolo 10 prevede che il regolamento entri in vigore il 1° ottobre 2024.
Schema di decreto attuativo e sospensione cautelare della patente a crediti
Diversi sono i rilievi avanzati dal Consiglio di Stato nel parere n. 01090/2024 del 29 agosto 2024.
Il più importante e sostanziale riguarda il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente a crediti a cura dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
L’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto attuativo, evidenzia il Consiglio di Stato prevede che, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria.
Diversamente il legislatore di fonte primaria (comma 8 dell’articolo 27, T.U. sicurezza sul lavoro) dispone che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”.
La norma regolamentare però, fa presente il CDS, prevede la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”. Avendo il legislatore espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi legittima purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento.
Il Consiglio di Stato propone, ad esempio, di far comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori.
“Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro”.
Schema di decreto attuativo: proposte di semplificazione del testo
Il Consiglio di Stato inoltre rileva che il regolamento completa una disciplina fissata a livello primario dal legislatore, disciplina che, nel caso di specie, è piuttosto puntuale.
La fonte regolamentare, ricorda, “non deve riprodurre, in tutto o in parte, disposizioni di rango legislativo ovvero riproporne nella sostanza i contenuti modificandone la formulazione. Una siffatta ridondanza della fonte regolamentare contrasterebbe infatti con le esigenze di semplificazione e di chiarezza del dettato normativo”.
In tal senso, Palazzo Spada suggerisce di evitare di disciplinare aspetti della materia già definiti (come, per esempio, i requisiti) e di riprodurre pedissequamente il dettato legislativo.
Si propone poi di disciplinare in un unico articolo tutti i “crediti ulteriori”, rendendo in tal modo più agevole la ricostruzione della relativa disciplina.
Infine, un rilievo sulla previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 che può essere mantenuta solo a condizione che il regolamento venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente.
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