No alla sorveglianza sanitaria del medico competente “caldeggiata” dal DVR
Pubblicato il 05 settembre 2024
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Il DDL Lavoro prosegue lentamente il suo cammino alla Camera dei deputati (A. C. 1532-bis, recante "Disposizioni in materia di lavoro").
Mercoledì 11 settembre 2024 è infatti convocata la XI Commissione (lavoro pubblico e privato) per la ripresa dell’esame, in sede referente, del provvedimento; esame che proseguirà anche nel giorno successivo (12 settembre).
Sia nella seduta dell’11 settembre 2024 sia in quella del 12 settembre 2024, da calendario, sono previste votazioni sui numerosi emendamenti presentati al disegno di legge.
I primi emendamenti, concernenti gli articoli 1 e 2 del provvedimento, sono stati approvati nella seduta conclusiva pre-feriale del 7 agosto 2024 e contengono novità degne di nota in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, in tema di sorveglianza sanitaria.
Vediamo di seguito quali sono.
Prima però vale la pena ricordare che il disegno di legge lavoro è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 congiuntamente al decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) e presentato alla Camera dei deputati nel novembre 2023.
Dal ddl è strato stralciato (il 28 novembre 2023) il ddl 1532-bis, oggetto del presente approfondimento, e assegnato alla Commissione Lavoro della Camera, dove l’esame è iniziato il 6 dicembre 2023.
Un iter parlamentare pertanto lungo e articolato che con ogni probabilità subirà un’accelerata negli ultimi mesi del 2024
Il disegno di legge è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi nonché degli ammortizzatori sociali.
Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura
L'articolo 1 del ddl lavoro prevede l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura.
Tale articolo è stato soppresso dall’emendamento approvato nella seduta del 7 agosto 2024 in quanto la norma è confluita nel decreto Agricoltura (decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, convertitio con modificazioni, con legge n.101 del 12 luglio 2024).
Sorveglianza sanitaria e altre modifiche in materia di sicurezza sul lavoro
L'articolo 2 novella il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Di seguito una vista sui principali interventi normativi disposti e sulle modifiche approvate.
T.U. sicurezza sul lavoro |
Contenuto modifiche DDL lavoro |
Emendamenti approvati |
Articolo 6 |
Per ripristinare la tradizionale tripartizione nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alterata dal Jobs Act, si prevede che i tre esperti di medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e il rappresentante dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) possano partecipare ai lavori senza diritto di voto |
Art. 2, comma 1, lettera a) Lettera soppressa |
Articolo 12 |
Con riferimento alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono presentare interpello in materia di salute e sicurezza si propone di sostituire la locuzione «comparativamente più rappresentative» con la seguente: «maggiormente rappresentative» |
Art. 2, comma 1, lettera b), numero 1) Lettera soppressa |
Articolo 12 |
Si dispone che almeno la metà dei rappresentanti della Commissione per gli interpelli abbia un profilo professionale giuridico, in considerazione dell'attività svolta dalla Commissione medesima. |
Art. 2, comma 1, lettera b), numero 2)
|
Articolo 38 |
Si attribuisce al Ministero della salute il compito di verificare periodicamente il mantenimento, da parte dei medici competenti, dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede la partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti. |
Art. 2, comma 1, lettera c)
|
Articolo 41 |
Si impone la sorveglianza sanitaria del medico competente qualora la valutazione dei rischi, svolta in sua collaborazione, ne evidenzi la necessità |
Art. 2, comma 1, lettera d), numero 1) Lettera soppressa |
Articolo 41 |
Si stabilisce che le visite “preassuntive” rientrano nel più ampio concetto delle visite preventive |
Art. 2, comma 1, lettera d), numero 2)
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Articolo 41 |
Si prevede che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, da effettuarsi al fine di verificare l'idoneità alla mansione, sia effettuata solo “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»” |
Art. 2, comma 1, lettera d), numero 2) Si aggiunge alla disposizione del ddl lavoro, la previsione che “Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. |
Articolo 41 |
Si propone una nuova formulazione del comma 2-bis in base alla quale il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore (articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva |
Art. 2, comma 1, lettera d), numero 3) La novella precisa che è il medico competente a valutare la compatibilità con le finalità della visita preventiva. |
Articolo 41 |
Si individua l'azienda sanitaria locale (ASL) come organo destinatario del ricorso avverso i giudizi del medico competente. |
Art.2, comma 1, lettera d), numero 6)
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Articolo 65 |
La modifica è finalizzata ad introdurre forme di semplificazione per l'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. Il datore di lavoro comunica al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo |
Art.2, comma 1, lettera e) La comunicazione da parte del datore di lavoro deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) L’adeguata documentazione è individuata con apposita circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). |
Articolo 304 |
Si abrogano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, secondo cui «nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia». Tale obbligo è infatti già previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. |
Art. 2, comma 1, lettera f)
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