La Cassazione sulla retribuzione dovuta nel periodo delle ferie
Pubblicato il 18 dicembre 2023
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La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue, comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Parimenti, l'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia connesso allo status personale e professionale del dipendente.
Retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie
Sono questi i principi affermati dal prevalente orientamento di legittimità in tema di retribuzione dovuta nel periodo delle ferie, per come da ultimo ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 35146 del 15 dicembre 2023.
La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie - ha ricordato la Cassazione - è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Nelle proprie decisioni, la Corte Ue ha inteso assicurare al lavoratore una situazione, a livello retributivo, sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
Secondo i giudici europei, infatti, una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Del resto, qualsiasi incentivo o sollecitazione volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie risulta incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, nel suo proposito di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le richiamate sentenze della Corte di giustizia - ha puntualizzato la Sezione lavoro della Cassazione - hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".
Cassazione: niente deterrenti all'esercizio del diritto alle ferie
Nella vicenda esaminata, la Cassazione ha confermato una decisione con cui la Corte d'appello si era pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto da alcuni lavoratori con riguardo alla retribuzione loro dovuta dalla Srl datrice di lavoro, nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Secondo il Collegio di legittimità, l'interpretazione resa dai giudici di merito rispetto alle norme collettive aziendali che regolavano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, risultava in linea con la finalità della direttiva sopra richiamata, peraltro recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non potesse costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
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